CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 31 LUGLIO 1979, N. 19581

CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 31 LUGLIO 1979, N. 19581

LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N.1086, ART. 7 – COLLAUDO STATICO

 

Con la circolare n. 11951 del 14-2-1974, sono state emanate istruzioni per l’applicazione della legge 5-11-1971, n. 1086, che disciplina le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Le istruzioni stesse sono risultate utili ed hanno consentito la sollecita e corretta applicazione della legge.

Recentemente tuttavia sono stati rivolti a questo Servizio alcuni quesiti riguardanti, in particolare, i compiti e le attribuzioni del collaudatore generale (art. 91 del Regio decreto 25-5-1895, n. 350), correlati al collaudo statico delle strutture in c.a. normale, precompresso e metalliche, previsto dall’art. 7 della legge 5-11-1971, n. 1086.

In proposito trattandosi di argomento di interesse generale, sentito il parere della competente Sezione di questo Consiglio Superiore, mentre si confermano le precedenti istruzioni, si chiarisce che il collaudo statico, disposto dal citato art. 7, costituisce prestazione autonoma e non è quindi compreso fra gli adempimenti richiesti al collaudatore generale di cui sopra, ferme restando le corresponsabilità di quest’ultimo nell’accettarne i risultati.

Nulla vieta però allo stesso collaudatore venga affidato sia il collaudo generale dell’opera, sia quello statico; in tal caso l’incarico dovrà essere conferito in corso d’opera, tenendo presente che il collaudo statico va effettuato ad ultimazione delle strutture e comunque prima che siano state eseguite sovrastrutture tali da alterare il comportamento delle strutture stesse.

Il collaudo statico nelle forme prescritte dall’art. 7, più volte richiamato, è obbligatorio soltanto per le strutture complesse in c.a., c.a.p. e per quelle metalliche, ferma restando la possibilità che ai tecnici diplomati, nei limiti delle rispettive competenze professionali, possa essere affidata la collaudazione dei lavori di manutenzione comprendenti strutture semplici di rafforzo e di consolidamento.

Si chiarisce ancora che la facoltà data al direttore dei lavori al punto 6 – terz’ultimo comma – delle norme tecniche, di eseguire e verbalizzare prove di carico, non contrasta con l’art.7 della legge n. 1086, in quanto tale facoltà concerne una semplice attività, mentre il collaudo statico (che non può essere affidato al direttore dei lavori) concerne una valutazione e l’espressione di un giudizio sulla validità e sicurezza delle strutture (art. 1, ultimo comma, della legge n. 1086).

Si precisa, infine, che i collaudi di opere pubbliche, ed in particolare anche i collaudi statici, possono essere affidati pure agli architetti.